I Patti Lateranensi vengono sottoscritti l’11 febbraio 1929 da papa Pio XI e Benito Mussolini. I Patti rappresentano la tappa finale di un lento avvicinamento fra il regime fascista e la Santa Sede.
La loro firma pone fine alla questione romana, risolvendo il conflitto sorto con la breccia di Porta Pia, riconoscendo il potere temporale del papa sullo Stato del Vaticano.
I Patti risultano vantaggiosi sia per il regime che per la Chiesa:
-Mussolini ottiene il consenso delle masse cattoliche per aver ricucito lo strappo fra lo Stato e la Chiesa;
-la Chiesa romana ottiene non solo la sovranità territoriale, ma soprattutto un grande margine d’azione presso le masse italiane. Uno spazio precluso a qualunque altra forza, in un regime totalitario come quello fascista.
I Patti Lateranensi sono composti da tre parti:
-la prima parte è un trattato internazionale = con cui lo Stato italiano riconosce la sovranità territoriale della Chiesa sullo Stato del Vaticano e con cui vengono stabiliti i confini di esso (art. 3: “L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano”).
Nel trattato viene anche affermato – come premessa iniziale – che lo Stato italiano riconosce che “la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato” (art. 1).
-la seconda parte è costituita da una convenzione finanziaria = con cui lo Stato italiano riconosce una dotazione economica alla Santa Sede
-la terza parte è il concordato che regola i rapporti in ambito civile e religioso fra la Chiesa e lo Stato = è la parte più significativa dei Patti, perché determina in maniera puntuale il venir meno della laicità dello Stato. Di seguito alcuni fra gli articoli più significativi:
Art. 3: “(…) anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime”;
Art. 8: “(…) In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico.”
Art. 34: (…) Lo Stato italiano, volendo ridonare all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili.”
Art. 36: “(…) L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica.”
Art. 43: “(…) Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principî cattolici.”